{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-26_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58688&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c01a6fa9b05ebcfa570f2addbb3620f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:11", "Checksum": "9e2a52d29f94f69a7a6009f1dcf635e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. In concreto l’istante, avvalendosi del già menzionato scritto del 22 gennaio 2000 (doc. _), chiede una nuova audizione dell'ex–Vicesindaco di __________ __________ asserendo che, citato quale teste al dibattimento, questi era stato reticente e vago nelle risposte, sottacendo segnatamente alcuni particolari che, se rivelati, avrebbero suffragato la prova della verità o quantomeno della buona fede riguardo alle affermazioni ritenute lesive dell'onore della controparte. Egli si vale dunque di un mezzo di prova ignoto al primo giudice (art. 299 lett. c CPP). Ciò posto, la questione è di sapere se tale mezzo di prova sia rilevante, suscettibile cioè di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far apparire possibile, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio più mite (DTF 122 IV 67 consid. 2a con richiami di giurisprudenza, 120 IV 248 consid. 2b), indipendentemente dalla circostanza che un’eventuale assoluzione – totale o parziale – dell’istante non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 42 consid. 2a con riferimenti di giurisprudenza).\n3. Nell'istanza di revisione l'interessato, oltre a dilungarsi inutilmente nel riproporre di nuovo l'intero istoriato della pratica relativa al rilascio della licenza edilizia per l'edificazione delle 11 casette famigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, rileva che dopo l'emissione della sentenza pretorile dell'8 novembre 1999 era venuto a conoscenza di uno scambio epistolare dai toni piuttosto duri tra il Sindaco __________ e l'ex–Vicesindaco __________ concernente anche la propria posizione. A tale scopo egli produce lo scritto indirizzatogli il 22 gennaio 2000 dalla __________ S.A., Società immobiliare, __________, intestata \"… dimissioni dal Municipio del Vice–sindaco __________ \" (doc. _). Orbene, tale documento riferisce sostanzialmente su fattispecie diverse da quelle oggetto del presente giudizio (n.d.r.: \"Caso __________ \") e sui rapporti personali tra il Sindaco __________ e il Vice–sindaco __________ nell'ambito dell'Esecutivo di __________. Per quanto concerne invece l'istante, l'estensore della missiva indica che \"… il sig. __________ ricorda esplicitamente che la posizione del Sindaco era quella di far pagare la strada comunale alla sua impresa …\". Se non che, proprio la questione dei costi per la sistemazione della strada comunale era stata oggetto di discussione il 22 novembre 1994 tra il Municipio e i promotori del progetto edificatorio. Questi ultimi si erano impegnati –firmando una convenzione– a procedere alla sistemazione della strada comunale fondo n. 512 __________ di __________ in base al progetto allestito all'ufficio tecnico del Comune, mentre l'ente pubblico avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–– (doc. _ consid. 1). Del resto __________, sentito quale teste nel corso del dibattimento, aveva confermato che la convenzione era stata proposta per accelerare il rilascio della licenza edilizia e che l'istante, dapprima restio nell'accettarla, successivamente vi aveva aderito dopo essere stato informato che il Comune non era in grado di realizzare subito la sistemazione della strada (doc. _ consid. 5). Orbene, a parte che l'estensore della lettera in questione si limita a riportare diversi anni dopo i fatti quanto il teste __________ gli aveva riferito di ricordarsi, fermo resta il fatto che la convenzione tra il Municipio e la ditta __________ S.A. era stata sottoscritta liberamente dopo varie discussioni e un periodo di riflessione (teste __________, doc. _ consid. 5 pag. 6 in fine). Fosse quindi anche vero quanto riportato dall'estensore nella lettera, non ne risulterebbe minimamente scalfito l'accertamento secondo il quale la convenzione era stata elaborata e firmata perché il Municipio di __________ avesse a rilasciare la licenza edilizia per iniziare l'edificazione delle 11 case famigliari. Nelle circostanze descritte, la missiva in oggetto non appare –già a un sommario esame– suscettibile di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza; anzi, non si vede seriamente come potrebbe fare apparire possibile, anche sentendo nuovamente il teste __________, un accertamento dello stato di fatto tale da poter considerare per riuscita la prova della verità, o quantomeno della buona fede, dell'istante quando ha divulgato le dichiarazioni per le quali è stato riconosciuto colpevole di ripetuta diffamazione. Ciò posto, anche il richiamo della documentazione indicata dall'istante nella domanda di revisione, si rivela inutile ai fini del giudizio. Tanto più che nemmeno ora, come nel ricorso per cassazione del 30 novembre 1999, egli indica in che misura tale documentazione sia atta a inficiare gli accertamenti del giudizio del Pretore, né in che misura la deposizione o la pretesa reticenza del teste avrebbero influito sul giudizio di condanna (doc. _ consid. 1). Se ne conclude che l'istanza di revisione, senza possibilità di buon esito, è destinata all'insuccesso.\n4. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha postulato a ragione il rigetto della domanda, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla parte civile fr. 1'000.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale"}