{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-26_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58688&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0c01a6fa9b05ebcfa570f2addbb3620f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:11", "Checksum": "9e2a52d29f94f69a7a6009f1dcf635e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sull'istanza di revisione del 5 giugno 2000 presentata da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata l'8 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolta l'istanza di revisione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. La presente vertenza trae origine da un progetto inteso alla costruzione di 11 case famigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, nell'ambito del quale la studio di architettura __________ e __________ S.A. si è impegnato verso il Municipio a sistemare entro il 31 dicembre 1996 una strada comunale (fondo n. __________), firmando una convenzione in tal senso. Il Municipio avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–. Il 4 luglio 1997 il Sindaco __________ ha assegnato alla ditta un ultimo termine scadente il 31 luglio 1997 per la sistemazione della strada, avvertendo i responsabili che in caso contrario avrebbe, tra l'altro, inviato una cronistoria della vicenda agli 11 proprietari delle villette. Il 5 agosto 1997, constata la renitenza dello studio di architettura, il Municipio ha proceduto in tal modo. La ditta ha reagito con una lettera del 26 agosto 1997 e con due libelli non datati (cfr. al proposito il consid. B).\nB. Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta diffamazione per avere ripetutamente incolpato e reso sospetto __________, Sindaco di __________, di condotta disonorevole nell'ambito della sua attività di Sindaco, affermando e accusandolo segnatamente:\n1. con lettera spedita il 26 agosto 1997 al Municipio di __________ e inviata in copia ad altre autorità, enti e persone, di \"mirare ad un illegittimo profitto\", di usare \"tanto odio e tante cattiverie nei nostri confronti\" e di non esitare \"a sabotare, nel modo più irresponsabile possibile, la nostra ditta e non da ultimo denigrandola deliberatamente allo scopo di vederne la sua rovina e di tentare di salvaguardare la sua immagine per tutte le porcherie fatte nei nostri confronti\",\n2. con libello (non datato) intitolato \"Strada di __________ \" distribuito a più persone e enti nel febbraio 1998 di avere spedito \"lettere personali di minacce…\",\n3. con libello (non datato) intitolato \"__________ risponde a tutta la popolazione … Striscia la notizia\" distribuito alla popolazione di __________ nel marzo 1998 di essere \"intrigante, sprezzante persino nei confronti della legalità, arrogante e aggressivo nei miei confronti\", di \"illegalità dell'operazione\" e inoltre che \"qualcuno va sussurrando che forse la questione è più terra a terra. In fondo chi riceve un favore sarà grato al benefattore\".\nLo ha pertanto condannato a una multa di fr. 1'500.–, oltre che al versamento alla parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di spese legali e di fr. 500.– per torto morale. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di __________ ha confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità per torto morale a fr. 250.–. La Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso del condannato il 18 febbraio 2000.\nC. __________ ha presentato il 5 giugno 2000 un'istanza di revisione a questa Corte in cui chiede l'annullamento della sentenza del Pretore e il rinvio degli atti processuali alle assise competenti. Sulla base di una lettera indirizzatagli il 22 gennaio 2000 dalla ditta __________ S.A., Società immobiliare, __________ (doc. _), l'istante postula in particolare il richiamo dal Municipio di __________ di tutta la corrispondenza intercorsa tra il teste __________ e il Sindaco, rispettivamente il Municipio, tra il dicembre 1998 e il novembre 1999, il richiamo dal teste __________ della lettera di dimissioni inviata al Municipio di __________ il 23 dicembre 1998 e l'audizione del teste __________. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2000 il Procuratore pubblico conclude per il rigetto dell'istanza. Analoga proposta formula la parte civile __________ nelle sue osservazioni del 26 giugno 2000.\nConsiderando\nin diritto: 1. L’art. 299 CPP prevede la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, quando sia dimostrato che quest’ultima fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di una terza persona (lett. a), quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un’altra inconciliabile con la prima (lett. b), quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale del primo processo (lett. c, con richiamo testuale all’art. 397 CP) o quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione, da presentarsi entro 90 giorni dalla notificazione della decisione motivata delle autorità europee (lett. d)."}