1 CPP), che rifonderà alla parte civile (che ha presentato le osservazioni sul ricorso tramite un legale) una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per queste ragioni richiamata per le spese la LTG pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – __________; – avv. __________; – __________; – studio __________; – Procuratore pubblico avv. __________; – Pretura di Mendrisio–Nord; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; –