La vittima non ha riportato soltanto escoriazioni, lividi, ematomi e gonfiori che avrebbero – in assenza di altri riscontri – potuto anche comportare la condanna per vie di fatto o, dandosene il caso, per lesioni corporali semplici di lieve entità (caso poco grave). L'aggressione del ricorrente ha avuto per la vittima conseguenze più gravi, ossia la necessità di cure (psicoterapia medicamentosa) persino a quasi dieci mesi di distanza (v. certificato medico del dott. __________). Vi erano pertanto ragioni per escludere non soltanto l'art. 126 CP (vie di fatto), ma pure la fattispecie privilegiata di cui all'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP, ossia il cosiddetto caso poco grave.