L'art. 123 CP reprime per contro le lesioni al corpo umano o alla salute che non possono essere qualificate gravi ai sensi dell'art. 122 CP. La distinzione tra le due norme non è però facile quando si tratta di contusioni, lividi o escoriazioni provocate da colpi o da cause dello stesso genere. Decisivo al riguardo è il dolore provocato alla vittima. Tale criterio comporta un notevole apprezzamento; solo il suo abuso può dar luogo all'intervento dell'autorità competente a controllare l'applicazione della legge (CCRP, sentenza del 10 maggio 1993 in re E. e Z. consid. 3.3 con riferimenti; v. DTF 119 IV 1 consid. 4a, 25 consid.