Secondo il ricorrente, il Pretore avrebbe comunque dovuto riconoscere le vie di fatto e non le lesioni semplici. a) Costituisce vie di fatto una lesione dell'integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l'uso corrente e le abitudini sociali, e che non comporti un danno corporale, né una pregiudizio della salute (DTF 117 IV 155 see. consid. 2a). Un colpo di pugno deve perciò essere qualificato come vie di fatto nella misura in cui esso non comporta alcuna lesione al corpo umano o alla salute (DTF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 CP reprime per contro le lesioni al corpo umano o alla salute che non possono essere qualificate gravi ai sensi dell'art. 122 CP.