già per questa sola ragione il ricorso va dichiarato inammissibile. Sia come sia, il ricorrente trascura che il Pretore decide, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP). Non può pertanto dolersi per il fatto che la prima giudice abbia considerato anche la citata deposizione. 5. Secondo il ricorrente, un pertinente ed equidistante apprezzamento delle versioni dei protagonisti, avrebbe comunque consentito di valutare in quale misura la sua reazione configurasse legittima difesa ai sensi dell'art. 33 CP.