(ferite) riportate nella collutazione e attestate dai certificati medici in atti, non riferibili alla sola caduta (quandanche sulla schiena) che essa ha compiuto mentre stava scappando (sentenza, pag. 7). Di fronte ad accertamenti del genere – vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale in assenza di una sostanziata censura di arbitrio – non è possibile far carico alla prima giudice di aver condannato il ricorrente, benché sussistessero seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ancora una volta il ricorso è destinato al'insuccesso. 4.