Con argomenti del genere il ricorrente affronta, a ben vedere, questioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 23 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). 2. Al riguardo il gravame si rivela d'acchito inammissibile.