{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-25_2000-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58689&nX40_KEY=4711464&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53fca24692981e36af1b7d946c349c72"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:42:48", "Checksum": "8ba197d84196728245bd3605d963ebaf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il Pretore ha richiamato il certificato medico 14 aprile 2000 del dott. __________ prodotto al dibattimento, che attesta che la vittima \"è tuttora sotto psicoterapia medicamentosa in seguito all'aggressione subita in data 17.7.99\", il certificato medico del dott. __________, che certifica di avere visitato la vittima il 26 luglio e il 3 agosto 1999 per uno stato ansioso depressivo reattivo, secondario a delle violenze fisiche subite il 17 luglio 1999 (act.7/B) e il certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso dell'__________ che ha riscontrato \"Tumefazioni ed ematomi al livello di entrambe le spalle, tumefazioni ed escoriazioni al dorso e ragione scapolare, ematoma e gonfiore al polso destro, dolente alla palpazione\" (act.7/annesso). Ciò posto, ha ritenuto che le circostanze emerse dai citati certificati medici, valutate nel loro complesso, consentono di ritenere adempiuti i presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici, non potendosi concludere in circostanze nel genere né che si tratti di semplici vie di fatto, né che si tratti di un caso poco grave secondo l'art. 123 n. 1 cpv. 2 C P.\nc) Tale conclusione non costituisce la conseguenza di un abuso del potere di apprezzamento (come visto ampio), né tantomeno quindi una violazione del diritto federale. La vittima non ha riportato soltanto escoriazioni, lividi, ematomi e gonfiori che avrebbero – in assenza di altri riscontri – potuto anche comportare la condanna per vie di fatto o, dandosene il caso, per lesioni corporali semplici di lieve entità (caso poco grave). L'aggressione del ricorrente ha avuto per la vittima conseguenze più gravi, ossia la necessità di cure (psicoterapia medicamentosa) persino a quasi dieci mesi di distanza (v. certificato medico del dott. __________). Vi erano pertanto ragioni per escludere non soltanto l'art. 126 CP (vie di fatto), ma pure la fattispecie privilegiata di cui all'art. 123 n. 1 cpv. 2 CP, ossia il cosiddetto caso poco grave. Il danno patito dalla vittima non può infatti essere paragonato a quello limitato subito dalla parte lesa nel caso illustrato in DTF 119 IV 27, in cui il leso aveva riportato un ematoma suborbitale a causa di un pugno, senza ulteriori conseguenze.\n7. Discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve esse disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile (che ha presentato le osservazioni sul ricorso tramite un legale) una congrua indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer queste ragioni\nrichiamata per le spese la LTG\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 700.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 800.–\nsono poste a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– studio __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Pretura di Mendrisio–Nord;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}