{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-25_2000-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58689&nX40_KEY=4933328&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53fca24692981e36af1b7d946c349c72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "f5368f1138d8796a0e6b8ca2b6520cc8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Quanto alla pretesa violazione del principio in dubio pro reo, nemmeno esso è di giovamento. Al riguardo conviene ricordare che il precetto in rassegna ha duplice portata; come norma sulla valutazione delle prove, esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente si vale della massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili, soprattutto in processi indiziari. Esige soltanto che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci sussistere dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime ragioni obiettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anche essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C. consid. 4).\nNel caso specifico la questione è pertanto di sapere, ciò premesso, se il giudice del merito abbia condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Al quesito occorre rispondere negativamente. A mente della prima giudice la versione del ricorrente – secondo cui sarebbe stata la vittima ad aggredirlo, colpendolo alla schiena con i guinzagli che teneva tra le mani, tanto da costringerlo a ricorrere alla cure mediche per curare i segni sulla schiena – non risulta credibile, già per il fatto che nessun certificato medico è stato prodotto a tale riguardo; la testa __________– essa ha soggiunto – ha d'altro canto riferito che il 23 luglio 1999 il ricorrente aveva mostrato delle ferite alle spalle, che essa però non aveva visto. Sempre secondo il Pretore il ricorrente – noto alle autorità per lesioni semplici commesse nel 1981 – non appare credibile, anche perché egli ha rilasciato alla polizia dichiarazioni contraddittorie, riferendo dapprima di non avere chiamato \"pazza\" la vittima, e più tardi, su precisa domanda, ammettendo questa circostanza. Sempre stando alla sentenza impugnata, è senz'altro preferibile la versione della parte civile, la stessa essendo corroborata dall'ammissione del prevenuto di essere passati alle mani, dalla testimonianza della testa __________, secondo cui il prevenuto le avrebbe accennato che avrebbe picchiato la persona in causa se essa gli avesse fatto un torto e dalle conseguenze (ferite) riportate nella collutazione e attestate dai certificati medici in atti, non riferibili alla sola caduta (quandanche sulla schiena) che essa ha compiuto mentre stava scappando (sentenza, pag. 7). Di fronte ad accertamenti del genere – vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale in assenza di una sostanziata censura di arbitrio – non è possibile far carico alla prima giudice di aver condannato il ricorrente, benché sussistessero seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ancora una volta il ricorso è destinato al'insuccesso.\n4. Il ricorrente assevera che il Pretore ha richiamato la deposizione della testa __________ non escussa al dibattimento, in violazione al principio dell'oralità , e senza comunque che siano stati citati estratti del suo verbale del 7 ottobre 1999, secondo cui egli le avrebbe riferito che, se la parte lesa gli avesse fatto un torto, l'avrebbe picchiata. Egli non trae però alcuna conclusione. ovvero non chiede che la sentenza di primo grado debba essere annullata per vizio essenziale di procedura; già per questa sola ragione il ricorso va dichiarato inammissibile. Sia come sia, il ricorrente trascura che il Pretore decide, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP). Non può pertanto dolersi per il fatto che la prima giudice abbia considerato anche la citata deposizione.\n5. Secondo il ricorrente, un pertinente ed equidistante apprezzamento delle versioni dei protagonisti, avrebbe comunque consentito di valutare in quale misura la sua reazione configurasse legittima difesa ai sensi dell'art. 33 CP. A prescindere dal fatto che nel ricorso non è indicata la risultanza che suffragherebbe un'ipotesi del genere, egli fonda l'obiezione su una pretesa aggressione da parte della vittima, che non trova riscontro alcuno nei vincolanti accertamenti della sentenza impugnata. Ancora una volta il gravame sfugge pertanto a un esame di merito.\n6. Secondo il ricorrente, il Pretore avrebbe comunque dovuto riconoscere le vie di fatto e non le lesioni semplici."}