{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-25_2000-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58689&nX40_KEY=4933328&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53fca24692981e36af1b7d946c349c72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:19", "Checksum": "f5368f1138d8796a0e6b8ca2b6520cc8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.08.2000 17.2000.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 maggio 2000 presentato da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 20 aprile 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–nord nei suoi confronti; |\nposti i seguenti\npunti di questione\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 17 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici, per avere il 17 luglio 1999, a __________, provocato a __________ le lesioni attestate dai certificati medici in atti colpendola con un pugno alla schiena, con due guinzagli per cani alle braccia e lanciando sassi contro la sua persona. Egli ne ha perciò proposto la condanna a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni; ha rinviato per contro __________ (parte civile) al competente foro civile per ogni pretesa. Al decreto di accusa __________ ha interposto tempestiva opposizione.\nB. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 20 aprile 2000 il Pretore di Mendrisio–nord ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena. Egli ha perciò riconosciuto __________ colpevole di lesioni semplici e ne ha pronunciato la condanna a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. In estrema sintesi, egli ha creduto a __________ r, nella misura in cui ha sostenuto di essere stata aggredita da __________ mentre stava occupandosi del cane che era entrato improvvisamente nell'orto di costui, segnatamente di essere stata colpita dallo stesso __________ alla schiena con un pugno e alle braccia con dei guinzagli per cani e di essere stata presa di mira con dei sassi.\nC. Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 21 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 maggio successivo, egli chiede il proscioglimento dall'imputazione di lesioni semplici.\nD. Con scritto del 6 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso. Ad analoga conclusione è giunta la parte civile __________ con osservazioni del 19 giugno 2000.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente fa carico alla prima giudice di avere erroneamente applicato il diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza impugnata (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Richiamata la natura indiziaria del processo a suo carico, egli assevera anzitutto che non sussistono prove, tantomeno indizi convergenti, che potessero giustificare l'apprezzamento delle prove puntualizzato nel giudizio di primo grado; soggiunge che sono emersi elementi tali da smentire la versione dei fatti da lui proposta. Con argomenti del genere il ricorrente affronta, a ben vedere, questioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 23 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. Al riguardo il gravame si rivela d'acchito inammissibile. Invano si cercherebbe nella motivazione una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui l'impugnazione neppure accenna). Anche nella sostanza, a ben vedere, il ricorrente persiste nel contrapporre il proprio riepilogo dei fatti e il proprio apprezzamento a quello del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate, che facciano apparire il suo ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorio – come nella fattispecie – sono inadatte allo scopo. Carente di motivazione idonea al proposito, il gravame sfugge perciò a un esame di merito."}