Ora, il giudice del merito non ha però trascurato tale aspetto, avendo egli considerato la situazione di disagio del ricorrente nell'ambito della scemata responsabilità (di grado medio per quanto riguarda la scorribanda del 14–15 febbraio 200; v. sentenza, pag. 9). Pretendere ulteriori riduzione di pena, sostenendo di essersi trovato in pratica nello stato di necessità – circostanza giustamente negata dal primo giudice (sentenza, pag. 9) – non è serio. Ancora una volta la sentenza impugnata. equa nel suo esito, sfugge pertanto alla critica ricorsuale. 7. Discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato.