Nel gravame non viene però spesa una sola parola di critica su questo accertamento, vincolante – comunque sia – per la Corte di cassazione e di revisione penale, riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). Ne discende che nella misura in cui il ricorrente chiede il proscioglimento dal reato di ripetuto furto, rispettivamente di tentato furto con riferimento all'art. 172 ter CP il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario. 2. Nel suo prolisso esposto, il ricorrente pretende di avere compiuto i reati illustrati nei punti 1.8, 1.9.