A suo giudizio, una conclusione del genere è errata, poiché in più di un'occasione egli ha conseguito una refurtiva di poco conto, cioè inferiore a fr. 300.–, che costituisce la soglia che differenzia il furto (art. 139 CP) dal reato patrimoniale di poca entità (art. 172 ter CP, punibile unicamente a querela di parte e meno severamente, trattandosi di contravvenzione. Facendo al riguardo difetto la querela da parte del leso, egli deve di conseguenza essere prosciolto dai reati menzionati ai punti 1.1. 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 dell'atto di accusa, il valore degli oggetti sottratti non superando fr. 300.– a torto.