{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-24_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58691&nX40_KEY=4711464&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bddf8cb64b2d33214ece9364cd5f3e54"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:42:28", "Checksum": "b7b1e3273bc0bd0b19f4642bd9b0d10b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Riferendosi al punto 1.8 dell'atto di accusa, il ricorrente rileva che il primo giudice abbia ritenuto che il furto dell'estintore dal veicolo di __________ sia stato perpetrato con scasso. Dal rapporto di inchiesta di polizia –egli precisa – risulta però che per questa fattispecie non sia stato perpetrato alcun scasso del veicolo; vi è stato comunque un danneggiamento all'autoradio, non però quantificato e comunque inferiore a fr. 300.–. Mancando la querela, egli deve essere pertanto a suo giudizio prosciolto anche da questo reato. A tale richiesta non può essere dato seguito. __________ ha sporto denuncia/querela nei confronti del ricorrente non soltanto per furto, ma anche per danneggiamento (act.5/ annesso). Ci si potrebbe invero chiedere se il danneggiamento alla radio (poco importa con quale mezzo sia stato effettuato; v. dispositivo n. 2 della sentenza) fosse effettivamente inferiore a fr. 300.– e quindi se, oggettivamente, non si trattava di un reato di poca entità. Anche in questo caso il ricorrente non ha però preteso di aver voluto contenere i danni al momento di compiere il furto dell'estintore, conditio sine qua non per applicare l'art. 172 ter CP al posto dell'art. 144 CP (DTF 122 IV citata).\n4. Il ricorrente si diffonde con dovizia di particolari sulla condanna per furto e danneggiamento compiuti nei confronti di __________ (punto 1.10 dell'atto di accusa). Ancora una volta egli dimostra di non avere corretta nozione dell'art. 172 ter CP, ossia trascura che determinante al riguardo non è il risultato ottenuto, ma l'intenzione dell'autore, cioè la sua volontà di limitare il valore della refurtiva e l'entità del danno conseguente al danneggiamento di cose altrui. D'altro canto risulta anche evidente la natura appellatoria delle critiche ricorsuali, in particolari di quelle intese a prospettare valori patrimoniali meno importanti rispetto a quelli indicati nell'atto di accusa.\n5. Richiamato il principio in dubio pro reo, il ricorrente chiede di essere condannato per furto d'uso ai sensi dell'art. 94 n. 3 LCS, anziché per furto, in relazione alla sottrazione della bicicletta indicata nel punto 1.13 dell'atto di accusa. La richiesta non è seria. Basti rilevare che davanti al primo giudice il ricorrente ha ammesso i fatti così come precisati nell'atto di accusa (sentenza, pag. 7) e in particolare che egli non ha mai preteso – né davanti al Procuratore pubblico, né nel corso del pubblico dibattimento – di avere sottratto la bicicletta con l'intenzione di usarla transitoriamente.\n6. Il ricorrente si duole infine del fatto che il primo giudice non gli abbia riconosciuto la grave angustia ai sensi dell'art. 64 CP per i reati compiuti il 14 e il 15 febbraio 2000 a causa della sua particolare situazione di disagio personale dovuta agli inevitabili effetti –crisi di astinenza, ricadute, ecc. – conseguenti al tentativo di uscire definitivamente dal mondo della droga messo in atto a partire dal mese di novembre del 1999. Ora, il giudice del merito non ha però trascurato tale aspetto, avendo egli considerato la situazione di disagio del ricorrente nell'ambito della scemata responsabilità (di grado medio per quanto riguarda la scorribanda del 14–15 febbraio 200; v. sentenza, pag. 9). Pretendere ulteriori riduzione di pena, sostenendo di essersi trovato in pratica nello stato di necessità – circostanza giustamente negata dal primo giudice (sentenza, pag. 9) – non è serio. Ancora una volta la sentenza impugnata. equa nel suo esito, sfugge pertanto alla critica ricorsuale.\n7. Discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CP).\nPer questi motivi,\nrichiamata la LTG\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle Assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– __________ (PC);\n– __________ (PC);\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}