{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-24_2000-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58691&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bddf8cb64b2d33214ece9364cd5f3e54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:18", "Checksum": "7cf2ab8afdb9d96fc70b566be406fed5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.08.2000 17.2000.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 maggio 2000 presentato da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 14 aprile 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 14 aprile 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuto furto, consumato e tentato e ripetuto danneggiamento. Egli ha, in estrema intesi, accertato che il soggetto, a scopo di indebito profitto, ha sottratto in 11 occasioni, rispettivamente ha tentato di sottrarre in 3 occasioni, diverse cose mobili e valori altrui e che in occasione di due di questi furti egli ha anche danneggiato cose mobili altrui. Richiamata la sua recidiva specifica (art. 67 CP) e riconosciutagli la scemata responsabilità (art. 11 CP), il presidente della Corte delle assise correzionali lo ha condannato a 12 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) da espiare, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione inflittagli il 3 agosto 1998 e a quella di 2 giorni di arresto inflittagli il 10 gennaio 2000. Lo ha inoltre condannato a pagare fr. 195.– a __________ e fr. 461.– a __________ a titolo di risarcimento del danno. Ha infine disposto la confisca di quanto sequestrato.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 18 aprile 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 24 maggio successivo, egli chiede di essere riconosciuto soltanto colpevole di reati di poca entità consumati e tentati, per avere sottratto un CD dal negozio __________ il 26 gennaio 200 e per avere in 3 altre occasioni tentato di sottrarre diverse cose e valori di poco valore, di furto per avere sottratto un importo di fr. 1'000.– dalla Casa Parrocchiale di __________ e di furto d'uso per avere sottratto allo scopo di utilizzare una bicicletta marca Mondia. Chiede inoltre che gli venga anche riconosciuta l'attenuante della grave angustia e che gli sia, per finire, inflitta una condanna pari al carcere preventivo sofferto.\nC. Con osservazioni del 5 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso. Identica conclusione è stata proposta dalla parte civile __________ con scritto 8 giugno 1995.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente fa carico al presidente della Corte delle assise correzionali di avere violato il diritto federale per aver indistintamente applicato alla fattispecie l'art. 139 CP, ossia per avere ritenuto che le singole fattispecie prospettate nel punto 1 dell'atto di accusa andassero punite come furto, rispettivamente come tentato furto ai sensi della citata norma. A suo giudizio, una conclusione del genere è errata, poiché in più di un'occasione egli ha conseguito una refurtiva di poco conto, cioè inferiore a fr. 300.–, che costituisce la soglia che differenzia il furto (art. 139 CP) dal reato patrimoniale di poca entità (art. 172 ter CP, punibile unicamente a querela di parte e meno severamente, trattandosi di contravvenzione. Facendo al riguardo difetto la querela da parte del leso, egli deve di conseguenza essere prosciolto dai reati menzionati ai punti 1.1. 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 dell'atto di accusa, il valore degli oggetti sottratti non superando fr. 300.– a torto. L'art. 172 ter CP (reati di poca entità) sarebbe entrato in linea di conto, se del caso, solo se egli avesse mirato fin dall'inizio e ogni qualvolta a una sottrazione di poco valore o a un danno di lieve entità (DTF 122 IV 156 consid. 2a), in ogni modo non superiore a fr. 300.– (DTF 121 IV 261 consid. 2d). Determinate al riguardo non è pertanto il risultato ottenuto, bensì l'intenzione dell'autore (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1998 in re J. consid. 2; v. Corboz, Les principales infractions, art. 139, pag. 115). Ora, stando alla sentenza impugnata, ogni qualvolta il ricorrente penetrava, con o senza scasso, in un'abitazione o in'un automobile altrui, era alla ricerca del più ampio bottino possibile, anche quando ha trovato poco o nulla da sottrarre (sentenza, pag. 8). Nel gravame non viene però spesa una sola parola di critica su questo accertamento, vincolante – comunque sia – per la Corte di cassazione e di revisione penale, riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). Ne discende che nella misura in cui il ricorrente chiede il proscioglimento dal reato di ripetuto furto, rispettivamente di tentato furto con riferimento all'art. 172 ter CP il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario."}