2 CPP); che benché tempestivo, il ricorso non può pertanto essere esaminato nel merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione penale (accertabile d'ufficio, trattandosi di un presupposto processuale) comportandone l'inammissibilità (cfr. DTF 116 IV 80); che, data la particolarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese e tassa di giustizia; per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione: – avv. __________ per sé e per i ricorrenti; –