Per quanto riguarda l'addebito di infedeltà nella gestione pubblica figurante al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, il ricorso è respinto. 3. Per quanto riguarda gli addebiti di ripetuta falsità in documenti figuranti ai capi n. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 e 1.2.8 dell'atto di accusa, il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi e ricommisurazione della pena, tenuto conto della condanna per infedeltà nella gestione pubblica secondo il capo n. 2.2 dell'atto di accusa. 4.