2 CPP). I costi devono pertanto essere sopportati dal Cantone non solo nella misura in cui il ricorrente ottiene la riforma della sentenza impugnata e la propria assoluzione, ma anche nella misura in cui la sentenza impugnata va semplicemente annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte di merito per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò posto, si giustifica di porre a carico dello Stato nove decimi degli oneri complessivi e di riconoscere al ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte in applicazione dell'art. 9 cpv. 6 CPP. Quanto agli oneri di prima sede (tassa di giustizia di fr. 800.– e spese di fr.