La commisurazione della pena dipenderà, per finire, dal nuovo giudizio e dovrà tenere conto della condanna per l'imputazione al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, rivelatasi provvista di buon diritto. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all’atto che l’ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP).