Fondata è invece la condanna ancorata all'imputazione n. 2.2 (infedeltà patrimoniale nella gestione pubblica), mentre l'imputato va giudicato di nuovo – previo emendamento dell'atto di accusa – per quel che attiene alle imputazioni n. 1.2.1 a 1.2.8 (ripetuta falsità in documenti correlata alla manipolazione della contabilità comunale). La commisurazione della pena dipenderà, per finire, dal nuovo giudizio e dovrà tenere conto della condanna per l'imputazione al capo n. 2.2 dell'atto di accusa, rivelatasi provvista di buon diritto.