, Besonderer Teil I, pag. 337, n. 55 e riferimenti). Certo, il Comune e l'imputato hanno poi trovato un accordo stragiudiziale sulla rifusione del danno, sicché il Comune ha ritirato la costituzione di parte civile (convenzione del 7 aprile 2000 nella rubrica “documenti successivi all'atto di accusa”), ma ciò non significa che non sia intervenuto alcun danno. Che poi i due proprietari dei fondi abbiano pagato il contributo del 3% previsto dalla LALIA per l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni (ricorso, pag. 17) nulla muta. Ne segue che, per quanto riguarda il capo d'accusa n. 2.2, la sentenza impugnata resiste alla critica.