Mal si comprende perciò, in tali circostanze, come egli non potesse essere conscio di arrecare quanto meno un danno patrimoniale all'ente pubblico. h) Sostiene il ricorrente di avere agito, anche nell'esecuzione del raccordo, con ragionevolezza e buon senso, poiché allacciare i due fondi in tempi successivi sarebbe costato molto di più, con ulteriore scapito per le finanze comunali (memoriale, pag. 17). La prima giudice ha già avuto modo di spiegare all'imputato, tuttavia, che un danno provvisorio è sufficiente, dal profilo oggettivo, per l'applicazione dell'art. 314 CP (sentenza, pag. 27 in alto).