L'imputato medesimo ha ammesso in aula che l'inclusione dei due citati fondi nel perimetro generale delle canalizzazioni “non era prevista né in itinere” (sentenza, pag. 15 in fondo). Mal si comprende perciò, in tali circostanze, come egli non potesse essere conscio di arrecare quanto meno un danno patrimoniale all'ente pubblico. h) Sostiene il ricorrente di avere agito, anche nell'esecuzione del raccordo, con ragionevolezza e buon senso, poiché allacciare i due fondi in tempi successivi sarebbe costato molto di più, con ulteriore scapito per le finanze comunali (memoriale, pag. 17).