Ora, nel dubbio si può anche ritenere che ordinando nel 1990 la posa del raccordo l'imputato non fosse consapevole di ingenerare nella popolazione sentimenti di sfiducia nell'imparziale gestione della cosa pubblica. Non si può seriamente credere tuttavia ch'egli non si rendesse conto di far pagare al Comune un'opera ignota al piano generale delle canalizzazioni. L'imputato medesimo ha ammesso in aula che l'inclusione dei due citati fondi nel perimetro generale delle canalizzazioni “non era prevista né in itinere” (sentenza, pag. 15 in fondo).