Si può senz'altro accertare quindi che il ricorrente ha calpestato interessi pubblici ideali con una negligenza non priva di disinvoltura, ma non – quanto meno nel dubbio – che abbia delinquito deliberatamente nella consapevolezza di ledere la fiducia nell'imparzialità e nell'oggettività di chi gestisce la cosa pubblica. Ciò premesso, stabilire se il pregiudizio recato a interessi ideali basti per l'applicazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) può, in concreto, rimanere indeciso. g) Il crimine dell'art. 314 CP essendo un reato intenzionale (sopra, consid.