Come fa notare il ricorrente (lamentando anche una carenza di motivazione: ricorso, pag. 16 seg.), dalla sentenza non risulta che soggettivamente l'imputato sapesse – o avesse accettato l'eventualità – di ledere interessi ideali. f) Dandosi mancanza di accertamenti, la Corte di cassazione e di revisione penale può colmare la lacuna essa medesima, integrando la motivazione di prima sede, “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nel caso specifico gli atti sono sufficientemente completi.