In realtà, sia come sia, nelle circostanze particolari del caso specifico il quesito può ancora una volta rimanere irrisolto. Si è spiegato dianzi, in effetti, che per ravvisare una violazione dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo) non basta accertare dal profilo oggettivo la lesione – o la messa in pericolo – di pubblici interessi, ma è necessario accertare altresì che l'imputato abbia agito con consapevolezza e volontà. Nella fattispecie la presidente della Corte ha rilevato che l'imputato ha oggettivamente causato un danno grave all'immagine della cosa pubblica, rasentando finanche l'abuso di autorità (sentenza, pag. 26 in alto), ma nulla ha accertato sulla coscienza dolosa di lui.