II, pag. 352 n. 47 in fine). La questione è di chiarire pertanto, in primo luogo, che cosa si intenda per “interessi pubblici” a norma dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo). d) Tra gli “interessi pubblici” che l'autore di infedeltà nella gestione pubblica può ledere, la giurisprudenza annovera anche quelli ideali (DTF 117 IV 289 in alto, 114 IV 136 in alto, 109 IV 170 consid. 1, 101 IV 412 in alto; v. anche DTF 111 IV 85 consid. 2b; Rehberg, op. cit., pag. 402 a metà). Tale orientamento è criticato dalla dottrina, sia perché dal profilo giuridico la nozione di interesse “ideale” è vaga (Trechsel, op. cit., n. 3 ad art. 314 CP;