; DTF 111 IV 84 consid. 2). Il problema è sapere se l'imputato fosse anche conscio di recar danno, con il suo comportamento, a interessi pubblici che gli incombeva di salvaguardare. Pure la semplice messa in pericolo di tali interessi è punibile – contrariamente all'opinione del ricorrente (memoriale, pag. 13 verso il basso) – come tentativo di reato, purché l'autore fosse consapevole, appunto, di esporre a rischio interessi pubblici o avesse accettato siffatta eventualità (Corboz, op. cit., vol. II, pag. 352 n. 47 in fine).