Corboz, op. cit., vol. II, pag. 346 n. 16) è innegabile. Che egli abbia agito per “procurare a sé o ad altri un indebito profitto” (e tale intenzione, diversamente da quanto si è visto esaminando al consid. 2 la manipolazione contabile, gli è chiaramente addebitata nel capo n. 2 dell'atto di accusa) è altrettanto pacifico, ove appena si pensi che egli ha fatto lavorare sue ditte (sentenza, pag. 14 in fondo) e ha allacciato fondi alle canalizzazioni in favore altrui (diversamente dalla lesione, il vantaggio procurato a terzi può senz'altro essere immateriale: Corboz, op. cit., vol. II, pag. 351 n. 43; DTF 111 IV 84 consid.