a) L'art. 314 vCP puniva con la reclusione fino a tre anni o con la detenzione, oltre che con la multa (obbligatoria), i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recavano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che invece dovevano salvaguardare. L'attuale art. 314 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, è identico al precedente, tranne per quanto riguarda il limite di pena, che può raggiungere ormai i cinque anni di reclusione. A giusto titolo la presidente della Corte di assise ha giudicato perciò, nella fattispecie, facendo capo alla cessata legge (lex mitior: art. 2 cpv.