Prova ne sia che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno a un eventuale dolo d'indole penale, denotando su questo punto una totale carenza di motivazione (memoriale, pag. 11 a 17). a) L'art. 314 vCP puniva con la reclusione fino a tre anni o con la detenzione, oltre che con la multa (obbligatoria), i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recavano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che invece dovevano salvaguardare.