Quanto agli art. 101 e 113 LOC, essi tutelano interessi privati, estranei alla portata dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo). Per giunta – soggiunge il ricorrente – un'infedeltà nella gestione pubblica non può più perpetrarsi dopo la delibera delle opere all'aggiudicatario, nella fase di esecuzione dei lavori, tanto meno se si pensa che in concreto il Comune non ha subìto alcun danno. Prova ne sia che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno a un eventuale dolo d'indole penale, denotando su questo punto una totale carenza di motivazione (memoriale, pag. 11 a 17).