Si giudicasse in base al criterio della “sfiducia della popolazione”, qualsiasi irregolarità di carattere organico comporterebbe un'infedeltà nella gestione pubblica di rilievo penale, allorché la semplice commistione di interessi pubblici e privati – senza intenzione delittuosa – è un illecito puramente amministrativo. Inoltre l'art. 314 vCP sanziona un reato di evento (la lesione di interessi pubblici) e non di sola messa in pericolo. Quanto agli art. 101 e 113 LOC, essi tutelano interessi privati, estranei alla portata dell'art. 314 CP (vecchio o nuovo).