Il ricorrente censura infine la condanna per ripetuta infedeltà nella gestione pubblica (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2), sottolineando che la prospettata offesa alla fiducia della popolazione è un valore puramente ideale, mentre secondo la dottrina più recente l'art. 314 CP (identico all'art. 314 vCC, eccettuata la pena edittale) presuppone un danno economico. Si giudicasse in base al criterio della “sfiducia della popolazione”, qualsiasi irregolarità di carattere organico comporterebbe un'infedeltà nella gestione pubblica di rilievo penale, allorché la semplice commistione di interessi pubblici e privati – senza intenzione delittuosa – è un illecito puramente amministrativo.