Solo in tal modo, del resto, potrà essere rispettato il diritto di esprimersi all'imputato. 3. Sulla ripetuta infedeltà nella gestione pubblica Il ricorrente censura infine la condanna per ripetuta infedeltà nella gestione pubblica (capi d'accusa n. 2.1 e 2.2), sottolineando che la prospettata offesa alla fiducia della popolazione è un valore puramente ideale, mentre secondo la dottrina più recente l'art. 314 CP (identico all'art. 314 vCC, eccettuata la pena edittale) presuppone un danno economico.