Tale orientamento era già stato espresso, per altro, in una sentenza precedente (del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2). Su questo punto il ricorso in esame va dunque parzialmente accolto, la condanna impugnata annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte delle assise correzionali perché indichi al ricorrente la mutata imputazione e riprenda il processo sulla prospettata falsità in documenti per l'avvenuta manipolazione della contabilità comunale (art. 250 cpv. 1 CPP). Solo in tal modo, del resto, potrà essere rispettato il diritto di esprimersi all'imputato.