Il che risulta tanto più urtante se si pensa che l'imputato ha accettato le risultanze dell'inchiesta amministrativa, senza esigere istruzione penale (sentenza, consid. 6), contando anche sul fatto che gli si addebitasse l'intenzione di nuocere ai diritti del Comune, non di avvantaggiare sé stesso. l) Se ne conclude, nella fattispecie, che l'imputato non poteva essere condannato per avere manipolato la contabilità del Comune allo scopo di “procacciare a sé o ad altri un indebito profitto” senza completazione o modificazione previa dell'atto di accusa (art. 250 cpv. 1 CPP).