Per potersi adeguatamente difendere, in effetti, un imputato deve conoscere gli elementi costitutivi dell'infrazione che gli è addebitata. Non è quindi ammissibile che gli si rimproveri un determinato dolo specifico e che lo si condanni poi per un altro, senza alcun emendamento dell'accusa (art. 250 cpv. 1 CPP). i) Diverso era, sotto questo profilo, il caso pubblicato in Rep. 1998 pag. 370, ove all'imputato si addebitava un abuso d'autorità (art. 312 CP) senza specificare nell'atto di accusa se ciò fosse avvenuto “al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto” oppure di “recar danno ad altri”.