L'obiezione è pertinente. Si è già spiegato invero che “nuocere ai diritti altrui” significa ledere diritti soggettivi. Ora, né il diritto “di prendere decisioni in materia di concessione di crediti e di approvazione di consuntivi sulla base di dati contabili rispondenti ai costi reali delle opere pubbliche”, né il diritto “alla trasparenza e veridicità della tenuta dei conti e della legalità delle spese” secondo la legge organica comunale (capo d'accusa n. 1.2) sono diritti che il Comune può esercitare nei confronti di terzi (sulla nozione di diritto soggettivo: Forstmoser/Schluep, Einführung in die Rechtswissenschaft, vol. I, Berna 1992, pag. 137, n. 104 segg.).