La contabilità commerciale è considerata un “documento” in virtù degli art. 957 e 963 CO (Trechsel, op. cit., n. 17 delle note preliminari all'art. 251 CP, sotto la voce Buchhaltung, con citazioni di dottrina), come pure il bilancio (sopra, consid. 1b). “Documento” è anche la contabilità di un Comune, se tenuta secondo i principi generalmente in uso nella pratica commerciale (Schmid in: ZStrR/RPS 95/1978 pag. 283, nota 21). Persino la contabilità di una persona fisica o giuridica non soggetta all'obbligo della contabilità costituisce un “documento” se è tenuta con criteri commerciali (Ferrari in: ZStrR/RPS 112/1994 pag. 163 lett.