3a con riferimenti). A torto il ricorrente reputa altresì che l'art. 251 CP non si applichi a “documenti pubblici allestiti e utilizzati iure imperio” (memoriale, pag. 10, 8ª riga dal basso). A prescindere dal fatto che i documenti pubblici sono esplicitamente menzionati dall'art. 110 n. 2 cpv. 2 CP, la nozione di “documento” non dipende dalla natura pubblica o privata dell'atto, bensì dalla questione di sapere se ci si trovi di fronte a un atto suscettibile di avere valore probatorio o no (Corboz, op. cit., pag. 308, n. 315 segg. con citazioni). La contabilità commerciale è considerata un “documento” in virtù degli art. 957 e 963 CO (Trechsel, op.