Nuocere “ai diritti altrui” significa ledere prerogative inerenti alla personalità (e quindi anche danneggiare economicamente: DTF 83 IV 78 a metà e 79 in alto), ovvero pregiudicare qualsiasi diritto soggettivo o anche solo compromettere possibilità di successo o offendere valori immateriali, come l'amore o l'amicizia (Corboz, loc. cit., n. 175 con rinvii). La questione è pertanto di sapere se l'imputato abbia inteso danneggiare economicamente il Comune o pregiudicarne diritti soggettivi. Poco importa che non si sia verificato alcun danno; decisiva è l'intenzione dell'autore, e sotto questo profilo un dolo eventuale basta (Corboz, op.