Ove ciò non fosse il caso, si pone l'interrogativo di sapere se l'imputato potesse essere condannato – come ha fatto la prima giudice – per l'intenzione di avvantaggiare sé stesso. b) Nuocere “al patrimonio altrui” significa aumentare i passivi o impedire un aumento degli attivi, rispettivamente ridurre gli attivi o provocare un aumento dei passivi (Corboz, op. cit., pag. 337, n. 174). Nuocere “ai diritti altrui” significa ledere prerogative inerenti alla personalità (e quindi anche danneggiare economicamente: