Un conto però è agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona (ciò che per altro esula dal caso in esame, ove non sarebbe stato leso alcun diritto soggettivo), un altro è quello di agire per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Né si tratta – egli soggiunge – di un'insufficienza dell'atto di accusa, ma di una scelta deliberata del Procuratore pubblico, che ha deciso di procedere per un dolo specifico e non per l'altro. A parere del ricorrente la conclusione può essere solo, in un caso simile, quella del proscioglimento (memoriale, pag. 8 a 11).