Le fatture in sé erano dunque valide. Vietato (dal diritto amministrativo) era se mai il subappalto dei lavori, ma ciò nulla muta all'autenticità delle fatture. Quanto all'ipotesi di un falso ideologico, essa è da scartare già per la circostanza – pacifica – che il contenuto delle fatture riguarda opere realmente eseguite in base al prezzo effettivamente esposto. Nemmeno il contenuto delle medesime risulta perciò inveritiero. e) Ne segue che dai capi d'accusa n. 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il ricorrente deve essere prosciolto. A tale proposito il ricorso va accolto e la sentenza di assise riformata in applicazione dell'art. 296 cpv.