Tale argomentazione confonde però falso materiale e falso ideologico. Nella fattispecie è pacifico che le fatture allestite dall'imputato non sono il prodotto di una falsificazione, di un'alterazione o di un'imitazione; anzi, sono state redatte proprio d'intesa con la ditta titolare. Non può pertanto farsi questione di falso materiale. Se non che, appunto perché non può farsi questione di falso materiale, nemmeno può dirsi che le fatture in rassegna siano idonee a trarre in inganno circa la persona del loro autore. Un'eventualità del genere è prospettabile solo in caso di falso materiale, non di falso ideologico.