bb). c) La presidente della Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole di falsità in documenti per avere inviato al Comune di __________, d'intesa con la __________ Impresa costruzioni SA, fatture su carta intestata di quest'ultima ditta riguardanti opere eseguite in realtà da imprese facenti capo a sé medesimo (sentenza, consid. 7.1). A suo avviso una fattura “fa prova quantomeno dell'identità di chi la emette, ovvero della persona del fatturante”, la quale per il debitore è un elemento essenziale, tanto più ove la fattura sia destinata a entrare fra le “pezze giustificative nel complesso della contabilità”. Tale argomentazione confonde però falso materiale e falso ideologico.